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Immagine del redattoreFarmacia Pontevecchio

Prima di iniziare … norme e leggi



Esistono norme e leggi precise sulla detenzione delle tartarughe. Ciò a causa della riduzione drastica di esemplari di tartaruga in tutto il pianeta, vari Paesi si sono accordati per stabilire norme di caccia, importazione e commercio degli esemplari più a rischio. Le tartarughe vengono monitorate e diverse specie sono state inserite in elenchi di animali in via di estinzione o protetti. Vediamo quali.

Innanzitutto la Convenzione di Washington (CITES), firmata nel 1973 da 77 Paesi tra cui l’Italia, riguarda il commercio delle specie animali e vegetali a rischio di estinzione. Nel primo appendice sono inserite tutte le specie la cui sopravvivenza in natura è gravemente minacciata, di cui è vietata la vendita (e ovviamente l’acquisto). Nel secondo appendice sono segnalate le specie a rischio futuro e che quindi vanno denunciate al ministero competente e registrate. Il terzo appendice comprende regole stabilite dalle singole nazioni per le specie residenti sul proprio territorio.

Infine sono stati ratificati dalla Comunità Europea quattro allegati che comprendono piccole modifiche, come per esempio la possibilità di acquistare esemplari gravemente minacciati (appendice I) se però nati in cattività.

La Convenzione di Berna, ratificata nel 1979 e veicolata in legge dall’Italia nel 1981, salvaguarda le specie protette da qualsiasi forma di caccia, detenzione e commercio internazionale e nazionale. Sono comprese tutte le tartarughe d’acqua e di terra autoctone europee.


TESTUDINIDAE, Testudo greca, Testudo hermanni, Testudo marginata;

EMYDIDAE, Emys orbicularis, Mauremys caspica, Mauremys leprosa;

DERMOCHELYIDAE, Dermochelys coriacea;

CHELONIIDAE, Caretta caretta, Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys kempii;

TRIONYCHIDAE, Rafetus euphraticus, Trionyx triunguis.


Segnaliamo inoltre il divieto del 1996 di allevare specie pericolose come alcuni serpenti, coccodrilli e diverse tartarughe.

Obblighi di legge e modulistica

Non è il caso di spaventarsi: semplicemente per diverse specie di tartarughe, soprattutto quelle di terra, è necessario denunciare allo Stato l’acquisizione e il possesso dell’animale, ed eventualmente il decesso. Si tratta di un procedimento utile a monitorare la situazione delle tartarughe nel Paese. Il servizio certificazione CITES produce la modulistica necessaria per le comunicazioni. Per rivolgersi all’ufficio CITES della propria zona basta collegarsi al sito www.cites.org e trovare l’indirizzo (ne è presente almeno uno per regione).


Ricordiamo che è assolutamente vietato dalla legge italiana prelevare esemplari in natura: le sanzioni sono piuttosto alte e sconfinano nel penale (fino a 12 mesi di arresto). È altresì vietato abbandonarle: le sanzioni previste dalla legge prevedono anche in questo caso fino a 12 mesi di “gattabuia”.

Per ulteriori informazioni: www.corpoforestale.it


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